Art. 30.
(Disciplina dell'attività di relazione istituzionale).

      1. L'attività di relazione istituzionale, definita ai sensi del comma 2, svolta nei confronti dei Parlamento e del Governo si

 

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informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.
      2. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti dei membri del Parlamento e del Governo.
      3. Non costituiscono attività di relazione istituzionale ai sensi del comma 2:

          a) le attività svolte per fini di interesse pubblico o di carattere umanitario;

          b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

      4. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni.
      5. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, continuativamente o in modo prevalente nell'ambito di un rapporto autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso i membri del Parlamento o del Governo interessi privati, deve richiedere l'iscrizione nei relativi registri istituiti ai sensi del comma 4.
      6. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,

 

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stabiliscono i presupposti e le modalità di iscrizione nel relativo registro di cui al comma 4, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo attinente al medesimo registro.
      7. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, di cui al comma 5, senza essere iscritto nei registri istituiti ai sensi del comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
      8. Nei casi previsti dal comma 7 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 5.
      9. Le sanzioni previste dai commi 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità istituita dall'articolo 31, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando hanno notizia di una violazione.

      10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di pubblicità e di trasparenza di cui al comma 1 per l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.